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Il programma assicurativo a favore dei pediatri iscritti a SiMPeF

La recente Legge 24/2017, meglio nota come Legge Gelli Bianco, introduce numerose innovazioni in materia di responsabilità professionale in sanità.


In particolare, sul terreno della responsabilità verso chi fruisce di un servizio sanitario, vengono parificate tutte le strutture fra loro – Sanitarie e Sociosanitarie; Pubbliche e Private – le quali rispondono verso i terzi dell’operato dei professionisti di cui si avvalgono per responsabilità contrattuale, mentre questi ultimi rispondono per responsabilità extracontrattuale.


Vengono poi parificati anche tutti i professionisti fra loro, a qualsiasi titolo inquadrati nelle suddette strutture, o servizi, i quali possono essere oggetto di azione di rivalsa dalle stesse sono per il caso di dolo o colpa grave.


Il sanitario che opera invece come libero professionista risponde verso il paziente per responsabilità contrattuale. Alla luce di questo impianto normativo SiMPeF ed Aon hanno strutturato un programma assicurativo articolato, in grado di dare la giusta tutela sia ai pediatri di libera scelta che ai pediatri di famiglia.


In particolare la copertura RC comprende:

  • L’attività svolta dall’Assicurato in qualità di medico certificatore per la pratica sportiva non agonistica;
  • Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività svolta in Volontariato presso ONLUS ( così come definita dall'art.10 del d.lgs.4 dicembre 1997,n.460), nonché nell'ambito del servizio assistenziale di continuità;
  • Danni derivanti dalla prescrizione di farmaci off-label;
  • Pazienti adulti nei confronti dei quali l’attività del medico sia iniziata per la prima volta nel corso durante l’età pediatrica;
  • Pazienti adulti in cura per malattie genetiche che coinvolgano in primis i loro figli;
  • Occasionale attività su pazienti adulti inclusa la somministrazione di vaccini;
  • Danni e Perdite Patrimoniali cagionate a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale di medico dell’area pediatrica;
  • azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
  • azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N°222.
  • interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se non connessi alla attività professionale dichiarata;
  • L’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito del servizio di Emergenza Sanitaria (ex Servizio 118) e nell’ambito del servizio di continuità assistenziale;


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